CORONA VIRUS ULTIME DISPOSIZIONI

E’ stato pubblicato sul sito del ministero il decreto ministeriale dell’8 marzo con tutte le limitazioni in vigore dalla giornata di oggi, 8 marzo. La Regione Lombardia «chiusa», possibilità di spostamenti limitati e solo per «gravi e indifferibili motivi» di lavoro, o di famiglia.

In breve il decreto stabilisce la chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. In queste stesse aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile.

QUI IL TESTO INTEGRA

LE 

Di seguito i punti principani

IL TERRITORIO

Le restrizioni resteranno in vigore  fino al 3 aprile e riguarderanno l’intera Lombardia, Novara, VCO, Asti, Alessandria e alcune provincie di Emilia Romagna e Veneto.

Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. Per quanti fossero fuori, il decreto prevede che “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, o residenza”.

SPOSTAMENTI

Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

FEBBRE E QUARANTENA

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

SCUOLE E UNIVERSITA’

Sono sospese le attività didattiche fino al 3 aprile.

ATTIVITA’ SPORTIVA

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori.

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

Possono restare aperti, ma vanno impediti assembramenti e garantito che i visitatori abbiano una distanza minima di un metro. Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri.

LUOGHI E ATTIVITA’ PUBBLICHE

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale e  l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Chiuse scuole di ogni ordine grado e sospesi i concorsi pubblici.

BAR RISTORANTI E NEGOZI

Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar (questi potranno essere aperti solo dalle 6 alle 18), con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione.

 

fonte Legnanonews.com