Statuto dell’Associazione “NOI DELLA LOMBARDIA”
Art. 1 – Dichiarazione Costitutiva
È costituita in data 9 aprile 2013 l’Associazione denominata “NOI DELLA LOMBARDIA”, con sede in Legnano via Cosimo del Fante n. 31/C in seguito si farà riferimento ad essa indicandola, brevemente, con il termine Associazione. L’Associazione che opera prevalentemente sul territorio regionale lombardo, può istituire uffici anche in altre regioni. L’eventuale cambio di indirizzo o di sede non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni. L’Associazione può aderire, con delibera dell’Assemblea dei Soci Fondatori, ad altre associazioni, enti o società, l’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione laica, riformista che si ispira ai più ampi valori di democrazia e libertà non ha fini di lucro. I suoi scopi sono:
Rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone e proponendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, regionale e a tutti i livelli territoriali, un dibattito troppo spesso destinato a pochi;
Promuovere e favorire iniziative di carattere politico, sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell’ambito delle attività dei soci, intervenendo energicamente in un corretto rapporto tre etica e politica;
Promuovere l’integrazione e l’interazione di tutti nella vita economica, culturale, sociale e politica nel nostro paese, con particolare riferimento ai nuovi cittadini;
Offrire ogni forma di tutela per problematiche riguardanti le donne e i minori, i giovani, il lavoro e la casa, l’assistenza sanitaria ed il diritto allo studio;
Stipulare convenzioni con altre associazioni politiche e non che hanno stessi scopi e finalità su tutto il territorio regionale e nazionale;
Stipulare apposite convenzioni con enti, società che dichiarano di avere stessa finalità, scopi e oggetto sociale dell’Associazione per il perseguimento degli stessi obbiettivi.
Art. 3 – I Soci
Sono soci tutti coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro dei soci dell’Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del Consiglio Direttivo La partecipazione all’associazione è individuale e personale e dura fino alla revoca o recesso per dimissioni o per altre cause previste per legge.
Art. 4 – Decadenza del Socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall’Assemblea che decide in via definitiva;
Inadempienza o disinteresse verso l’attività sociale.
Art. 5 – Adesioni all’Associazione
L’adesione all’Associazione è su base annuale e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’adesione non comporta l’assunzione delle qualità di soci dell’Associazione e quindi non rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti. Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa. tali sanzioni possono essere irrogate dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità dell’associazione.
Art. 6 – Organi dell’ Associazione
Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea Generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Segretario
Il Tesoriere
Art. 7 – Durata Organi dell’Associazione
Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.
Le cariche e le attività sociali svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.
Art. 8 – L’assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l’anzianità anagrafica). La stessa viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, non oltre il 30 del mese di Dicembre, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure, su richiesta motivata, di almeno u n terzo dei soci con diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci trasmessa per raccomandata, fax o in via telematica, ed in casi di urgenza con sms, con indicazione specifica dell’ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell’ora, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza che può essere ridotta a tre nei casi di urgenza ed in via eccezionale. È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Ordinaria dei soci:
1. Approva il bilancio preventivo di gestione presentato dal Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull’attività svolta;
3. Fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione;
4. Provvede alle modifiche statuarie;
5. Delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto, non è possibile il voto per delega.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.
Per la validità dell’Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci:
1. Delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è formato per il primo mandato associativo, dai soci costituenti di cui all’atto costitutivo dell’Associazione.
il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità degli altri membri o soci in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini statutari, le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.
Art. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
Elabora il programma delle attività dell’Associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
Amministra il fondo sociale;
Delibera sulla ratifica delle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
Presenta annualmente all’Assemblea i bilanci ed una relazione sull’attività svolta;
Coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione;
Delibera, su proposta del Presidente, sull’ammissione od esclusione dei soci;
Delìbera sulle regole interne per il funzionamento dell’associazione.
Art. 11 – il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci. Per il primo mandato viene indicato all’atto della costituzione dell’associazione.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definite dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica, Al Presidente spettano l’interpretazione dello statuto e delle regole di funzionamento dell’associazione.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Presidente ed è responsabile:
Della redazione dei verbali dell’assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
Può essere delegato a svolgere, su deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni attività di interesse dell’Associazione.
Art. 13 – il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Presidente ed è responsabile:
Della tenuta dei registri contabili;
Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell’Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
Art. 14- Natura del Patrimonio e delle Entrate
Il patrimonio è costituito da:
1. Beni mobili (materiali ed immateriali) ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione.
2. Contributi volontari dei Soci.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative;
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali;
contributi annuali e straordinari dei Soci;
l’utile derivante dalle attività dell’Associazione (tornei, manifestazioni, ecc.);
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 15 – Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.
Art. 16 – Regolamento interno
Per quanto non previsto dal presente statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita assemblea Straordinaria dei Soci. L’assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri in caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale o secondo le indicazioni dell’assemblea.
Leave a Reply
Devi essere connesso per inviare un commento.